Criteri e modalità

Articolo 26 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Non  sono  disciplinate dall'Itis Cartesio le modalità di concessione a favore di soggetti pubblici e privati

modello_dichiarazione_e_richiesta.pdf - [Modello di dichiarazione personale per la partecipazione al fondo buono scuola].pdf

regolamento_buono_scuola.pdf - [Regolamento per l'attribuzione del merito e la valorizzazione della funzione docente].pdf